Art. 56.

      1. L' ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, nonché delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve depositare, nei primi cinque giorni di ogni mese, in apposito conto corrente postale intestato al suo UNEP, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro un mese dalla data di compimento dell'atto.
      2. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui al comma 1, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario entro i mesi di luglio e di gennaio.
      3. Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.